Donazioni e Soci

Se vuoi fare un’offerta, contribuirai al mantenimento della nostra Misericordia. Infatti ci sosteniamo grazie all’attività di tutti i volontari e alla generosità dei nostri benefattori, non fruendo di alcuna forma di finanziamento pubblico.

Tutte le erogazioni a favore delle nostre Associazione, iscritte al Registro Generale del Volontariato ai sensi della Legge 266/91 e quindi ONLUS di diritto, danno origine a benefici fiscali per i donatori, che siano persone fisiche o persone giuridiche.


DONAZIONI ED EROGAZIONI; ASPETTI FISCALI

Sono molte possibilità nell’ambito della normativa fiscale a sostegno delle Associazioni di Volontariato iscritte ai Registri Regionali ai sensi della legge 266/91, che ricordiamo sono automaticamente di diritto organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS.

• 5 per mille: la Legge Finanziaria 2006 prevede che già dalla successiva dichiarazione dei redditi i contribuenti potranno scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno del Volontariato, apponendo la firma nell’apposito riquadro che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD ; 730/1- bis redditi ; UNICO persone fisiche). Il contribuente dovrà anche indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille, qualora questo sia iscritto in un apposito elenco.

Per le Misericordie iscritte in tale elenco e quindi è possibile destinare  il proprio contributo indicando sul proprio modello di dichiarazione dei redditi il suo Codice Fiscale
• Più dai meno versi: l’art. 14 del D.L. 14/3/2005 ha introdotto una grossa novità in termini di deducibilità delle “erogazioni liberali” a favore delle ONLUS, stabilendo la possibilità di dedurre da parte dei soggetti donatori “erogazioni liberali” nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato fino ad un limite di 70.000,00 euro annui.

I soggetti beneficiari delle deduzioni possono essere:

  • Tutte le persone fisiche soggette all’IRPEF: ossia tutte le persone fisiche titolari di un reddito ai fini dell’ IRPEF siano essi comuni cittadini (lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di redditi diversi, ecc) sia imprenditori individuali.
  • Enti soggetti all’IRES: ossia società di capitali (S.r.l. e S.p.A.) nonché enti commerciali e non commerciali.

Come già previsto dall’art. 13 D.Lgs 460/97 in materia di erogazioni liberali, i conferimenti in denaro riferibili alla “+ dai – versi” dovranno essere effettuati tramite:

  • Banca
  • Ufficio postale
  • Carte di credito e debito
  • Assegni circolari e bancari

ossia strumenti ove poter rilevare con certezza sia l’importo corrisposto, sia il donatore che il ricevente.

Possono costituire oggetto dell’erogazione liberale anche beni in natura. Per quantificare il valore dei beni donati si dovrà prendere in esame il valore “normale” del bene: ossia il prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione. Pertanto si dovrà fare riferimento agli usuali listini utilizzati dalle aziende o quotazioni presenti sul mercato. Qualora il valore del bene ceduto non sia diversamente quantificabile si dovrà procedere ad effettuare una perizia dello stesso.

• Le erogazioni liberali in denaro e in natura: rimane sempre valida la forma di raccolta fondi più semplice e cioè la raccolta di oblazioni da singoli offerenti o da aziende. Queste ultime possono contribuire nei confronti di un’organizzazione no-profit sia in denaro che in natura.

Il decreto legislativo 460/97 prevede benefici fiscali per gli offerenti che versano contributi alle ONLUS. L’articolo 13 prevede agevolazioni per i seguenti casi:

  • Erogazione di denaro da persone fisiche: in questo caso il beneficio concesso al donatore è una detrazione d’imposta da esercitare sulla dichiarazione redditi (Mod. 730 o Unico) dell’offerente fino ad un massimo di € 2.065,82; condizione essenziale: l’erogazione del contributo deve avvenire tramite strumento di pagamento certo (assegno bancario, circolare, bonifico, conto corrente postale, carta di credito, ecc…) escludendo specificatamente il contante.
  • Erogazione da parte di soggetti titolari di reddito d’impresa: per i soggetti persone fisiche e persone giuridiche titolari di reddito di impresa fra gli oneri di utilità sociali deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa è ammessa anche l’erogazione liberale alle ONLUS fino a € 2.065,82 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
  • Erogazione con cessione gratuita di beni alle ONLUS: è stabilita la possibilità per le imprese di cedere gratuitamente alle ONLUS:
  • Derrate alimentari e prodotti farmaceutici prodotti o commerciati;
  • Beni diversi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Ciò può avvenire secondo le seguenti regole: le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente, a enti o istituzioni pubbliche e alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art.53 TUIR 917/96. Il loro valore corrispettivo non viene quindi considerato ricavo I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa diversi qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art 53 TUIR 917/96. La cessione gratuita di tali beni, per un importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a €1.032,91, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera erogazione liberale.

Per accedere alle agevolazioni introdotte dal legislatore occorre da parte dell’impresa cedente effettuare una preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente Ufficio delle entrate e che l’ONLUS beneficiaria, tramite una propria dichiarazione comunichi all’azienda cedente di avere utilizzato i beni ricevuti per proprie attività specifiche.